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Ecobonus 2022: cos’è e come funziona

Requisiti e modalità per accedere alle diverse tipologie di incentivi statali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Pubblicato il: 23 AGOSTO 2022

L’Ecobonus 2022 è un incentivo fiscale costituito da una serie di detrazioni, valide ai fini Irpef e Ires, che possono essere sfruttate per ripagarsi la totalità o una parte dei costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. A seconda della tipologia di lavori da svolgere, l’Ecobonus prevede detrazioni dal 50 all’85% e, a determinate condizioni, può raggiungere il 110%.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato quasi tutti i bonus per l’edilizia già presenti – tra cui l’Ecobonus – fino al 31 dicembre 2024. La novità, rispetto agli anni precedenti, è costituita dall’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità dei prezzi, introdotta dal Decreto Antifrode (D.L. 157/2021) per prevenire i fenomeni illeciti. Per il resto, il funzionamento dell’Ecobonus 2022 non si discosta molto da quanto avveniva nel 2021: è possibile richiedere questa agevolazione su edifici già esistenti e per potervi accedere, oltre al bonifico parlante, bisogna presentare all’ENEA – entro 90 giorni dalla fine dei lavori – l’attestato di prestazione energetica, l’asseverazione stesa da un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici dei lavori eseguiti e la congruità delle spese con computo metrico, le schede tecniche del materiale installato e le fatture dei lavori eseguiti. Oltre alla Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/08 e libretto di impianto in caso di installazione/sostituzione di impianti quali Collettori Solari, Pompe di Calore, caldaie a biomassa, Caldaie a condensazione, Sistemi Ibridi e microgeneratori.

Chi può usufruire dell’Ecobonus 2022?

Possono usufruire delle detrazioni Ecobonus 2022 tutti i contribuenti – compresi i titolari di reddito d’impresa – residenti o non residenti nel territorio dello Stato, su prima e seconda casa. Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere l’Ecobonus sono:

  • le persone fisiche, i condomini per gli interventi sulle parti comuni, gli esercenti arti e professioni e i nudi proprietari;
  • i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (ma possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale);
  • i locatari (affittuari) o comodatari;
  • gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, possono beneficiare della detrazione anche:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

Ecobonus 2022: detrazioni fiscali fino al 110 per cento

Cosa rientra nel Superbonus 2022? I lavori che permettono di ottenere l’Ecobonus del 110%, detto appunto Superbonus, sono di tre tipi e si definiscono “trainanti”:
  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che costituiscono l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti autonomi (sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno) o centralizzati (sulle parti comuni degli edifici) per il riscaldamento, e/o il condizionamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • interventi antisismici.
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Il Superbonus 110% si applica anche ad altri lavori definiti “trainati”, purché realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti:

  • lavori di efficientamento energetico che rientrano nell’Ecobonus (sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari ecc.) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

 

Oltre ad eseguire almeno uno degli interventi trainanti, è necessario anche conseguire nel complesso un miglioramento di due o più classi energetiche dell’edificio, che dovrà essere dimostrato mediante la redazione di due certificazioni energetiche (APE) redatte pre e post-intervento. La spesa massima consentita per ogni tipologia di lavoro dipende dal numero di unità immobiliari e da altre specifiche tecniche.

Ecobonus 2022: detrazioni fiscali fino all’85 per cento per i condomini

Nel caso in cui non si riesca ad accedere al Superbonus 110%, per gli interventi di tipo condominiale esistono ulteriori aliquote pari al:

  • 70% della spesa sostenuta, per gli interventi che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso;
  • 75% della spesa sostenuta, quando gli interventi vanno a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015.

Per gli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, gli interventi sulle parti comuni finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica hanno una detrazione aumentata fino all’:

  • 80% della spesa sostenuta, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore;
  • 85% della spesa sostenuta, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori.

La spesa massima consentita dipende dal numero di unità abitative.

Ecobonus: cessione del credito e sconto in fattura

In alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura fino al 31 dicembre 2024, tranne per le spese sostenute per interventi ammessi al Superbonus per le quali è disponibile anche l’anno 2025.

La cessione del credito consiste nella facoltà del creditore di trasferisce il proprio diritto di credito a un soggetto terzo (come istituti di credito, intermediari finanziari o fornitori), senza facoltà di successive cessioni, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

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Cessione del credito d’imposta e sconto

Le misure confermate dal Decreto Rilancio introducendo il Superbonus 110%

Come funziona la cessione del credito per l’Ecobonus? Nel caso dei lavori di riqualificazione energetica, quello che viene ceduto è il credito d’imposta verso lo Stato, con cui chi lo acquisisce può compensare i debiti con il fisco o ridurre le imposte dovute. Lo sconto in fattura è stato introdotto a partire dal gennaio 2020 con il Decreto Rilancio 34/2020. Si tratta di una modalità di rimborso che permette di avere uno sconto applicato direttamente sulla fattura del fornitore. In pratica, l’azienda che effettua l’intervento anticipa al cliente la parte di spesa detraibile dalle imposte. Di conseguenza, nel caso del Superbonus, non sarà necessario pagare alcuna cifra, mentre negli altri casi si dovrà versare solo la percentuale rimanente del costo (per esempio il 25% nel caso dell’Ecobonus 75%). A sua volta, l’impresa potrà decidere di cedere il credito ad altri soggetti (come istituti di credito, intermediari finanziari o fornitori), senza facoltà di successive cessioni, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni se a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.