
Il patrimonio immobiliare italiano è “vecchio” (più dell’80% degli edifici residenziali è stato costruito tra gli Anni 50 e 70) e necessita di interventi di riqualificazione più o meno urgenti. Per questa ragione, guardando anche agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 previsti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec), negli ultimi anni sono stati varati una serie di incentivi fiscali – dall’Ecobonus al Sismabonus – per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica degli stabili. Nel quadro degli interventi di riqualificazione si inserisce anche il Bonus Facciate 2022 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Cosa prevede il Bonus Facciate 2022
Il Bonus Facciate era stato introdotto con la Legge di Bilancio 2020 e, fino all’anno scorso, prevedeva una detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute per il rifacimento della facciata. La Legge di Bilancio 2022 ha previsto una sua proroga fino al 31 dicembre 2022, riducendo però la percentuale di detrazione spettante dal 90 al 60% delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Il Bonus Facciate comprende tutti i lavori di recupero o restauro delle strutture opache delle facciate esterne degli edifici visibili o parzialmente visibili da strada e area ad uso suolo pubblico, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, così come gli interventi su balconi, ornamenti e fregi e quelli su grondaie, pluviali, parapetti e cornici. Oltre ad interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Chi può beneficiare del Bonus Facciate
Vediamo ora quali sono i requisiti del Bonus Facciate 2022. L’incentivo non prevede un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti i contribuenti Irpef e Ires: inquilini e proprietari, residenti e non residenti, persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, società semplici, associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale e contribuenti che conseguono reddito di impresa. Sono esclusi, invece, i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva o forfettaria, a meno che non possiedano anche altri introiti che concorrono alla formazione del reddito complessivo. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, situati in zona A (centri storici) o B (parti di territorio totalmente o parzialmente edificati) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Per gli edifici ubicati in zone diverse dalle precedenti il beneficio non è ammesso. Inoltre, non possono fruire delle detrazioni gli immobili in costruzione o destinati a demolizione e ricostruzione. Le agevolazioni fiscali per il rifacimento della facciata riguardano gli interventi effettuati sull’intero perimetro esterno visibile dell’edificio. La detrazione non è prevista, invece, per quegli interventi effettuati sulle facciate interne, a eccezione di quelle parzialmente visibili da strada pubblica o da suolo a uso pubblico. Restano quindi escluse le spese per i lavori effettuati sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni oppure per sostituire vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, lavori questi ultimi contemplati invece dall’Ecobonus perché tesi a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.
Che cosa rientra nel Bonus Facciate 2022
Ecco nel dettaglio cosa rientra nel Bonus Facciate:
- Pulitura o tinteggiatura della facciata esterna.
- Sostituzione delle grondaie e dei discendenti.
- Lavori di sistemazione delle parti impiantistiche situate sulla parte opaca della facciata o riconducibili al decoro urbano, compresi fregi e cornicioni.
- Rifacimento dei parapetti in muratura e verniciatura delle ringhiere in metallo.
- Rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone
- Lavori di ripristino del sottobalcone e del frontalino.
- Consolidamento, ripristino o miglioramento delle caratteristiche termiche dell’edificio (anche in assenza di impianto di riscaldamento).
Il Bonus Facciate spetta anche per una categoria di interventi aggiuntivi, per esempio la sostituzione delle tende solari (se si può qualificare come opera accessoria e di completamento). Sono invece esclusi dall’agevolazione:
- gli interventi effettuati sulle facciate degli edifici; non visibili anche parzialmente da suolo pubblico
- la sostituzione di vetrate, infissi, cancelli, portoni e grate;
- la riverniciatura di scuri e persiane;
- la pulitura e la tinteggiatura di muri di cinta;
- la sostituzione di tende se ciò non avviene come completamento di un intervento più ampio di rifacimento facciate;
- il rifacimento di un terrazzo a livello (non equiparato al balcone, posto che ha una funzione di copertura orizzontale dell’edificio).
Il Bonus Facciate non è cumulabile, inoltre, con la detrazione dedicata ai contribuenti obbligati alla manutenzione, restauro o protezione di beni soggetti al regime vincolistico previsto dalla legge.
Bonus Facciate o Ecobonus?

Per questo tipo di lavori i condomini potranno scegliere se richiedere il Bonus Facciate oppure l’Ecobonus. Con la riduzione del vantaggio fiscale dal 90 al 60% del Bonus Facciate a partire dal 1° gennaio 2022, l’Ecobonus è diventato la scelta più concorrenziale per il condominio che voglia realizzare, per esempio, un cappotto termico. Allo stesso modo, l’Ecobonus è l’offerta più vantaggiosa qualora si vogliano realizzare contestualmente ai lavori sulle facciate interventi di efficientamento energetico. Anche dal punto di vista dei lavori consentiti, alcuni interventi possibili con l’Ecobonus non lo sono con il Bonus Facciate. È il caso dell’isolamento termico relativo alle facciate confinanti con cortili e chiostrine non visibili da strada pubblica.