Il Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, conv. in Legge n. 77/2020, e successive modifiche ed integrazioni*), consente a condomìni, persone fisiche e altri soggetti** di effettuare interventi di riqualificazione energetica*** e messa in sicurezza sismica degli edifici riducendo in modo sostanziale i costi da sostenere.
* La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato il riconoscimento delle agevolazioni fiscali al 31 dicembre 2025 per i condomìni e le persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari, prevedendo una aliquota di detrazione pari al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, pari al 70 per le spese sostenute nel 2024 e pari al 65 per quelle sostenute nel 2025.
Gli IACP potranno usufruire dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 avranno realizzato almeno il 60 dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. (soggetti beneficiari di cui all’art. 119, co. 9, lett. b) D.L. 34/2020) a partire dal 1° gennaio 2023, viene riconosciuto il bonus fiscale al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 119, comma 8-bis del DL 34/2020.
** le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali (solo per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW); gli Istituti autonomi case popolari (IACP); le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci; le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi; le organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore.
*** Purché permettano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta.