Il Superbonus, introdotto dal D.L. 34/2020, consente a condomìni, persone fisiche e altri soggetti di effettuare interventi di riqualificazione energetica1 e messa in sicurezza sismica degli edifici potenzialmente a costo zero. Infatti, agli aventi diritto è concessa la possibilità di recuperare2 come credito d’imposta il 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 20203.
1) Purché permettano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o il conseguimento della classe energetica più alta.
2) In 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2020 e 2021; in 4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.
3) La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il Superbonus al 31 dicembre 2025 per i condomìni e le persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari, l’aliquota pari al 110 scenderà al 70 per le spese sostenute nel 2024 e al 65 per quelle sostenute nel 2025. Gli IACP potranno usufruire dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 avranno realizzato almeno il 60 dell'intervento complessivo. Le persone fisiche potranno usufruire del Superbonus 110 sugli edifici unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 avranno realizzato almeno il 30 dell'intervento complessivo