Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi Superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (333 millesimi). La stessa maggioranza si applica anche all’approvazione degli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi, nonché all'adesione all'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di un importo pari alle detrazioni fiscali (art. 119 c. 9 bis DL 34/2020).
È possibile svolgere le assemblee condominiali da remoto. Anche se non espressamente previsto dal regolamento condominiale, è necessario il consenso della maggioranza dei condòmini. In tal caso:
- l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale dovrà contenere anche l'indicazione e il link della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.
- il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto obbligatoriamente dal presidente, pena la nullità del verbale stesso, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.