Le deliberazioni prese dall’assemblea, rispettose delle maggioranze prescritte dalla legge, sono obbligatorie per tutti i condòmini.
Pertanto, se uno o più condòmini non intendono eseguire i lavori decisi dall’assemblea di condominio sono anch’essi obbligati a rispettare la relativa delibera, purché non sia nulla (in quanto illecita, con oggetto impossibile o priva di un elemento essenziale) o annullabile. In quest’ultimo caso, l’art. 1137 c.c. stabilisce che se la deliberazione è contraria alla legge o al regolamento di condominio si può chiederne l’annullamento all’autorità giudiziaria entro il termine di 30 giorni dalla data della deliberazione (per i dissenzienti e gli astenuti) o dalla data di comunicazione della deliberazione (per gli assenti).
Un’altra condizione affinché la delibera sia vincolante per tutti i condòmini è il rispetto delle maggioranze stabilite dalla legge.