Per poter accedere al credito d’imposta previsto dal Piano Transizione 5.0, le aziende dovranno presentare la richiesta telematica utilizzando il modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici (GSE) e la documentazione prescritta dall’articolo 38 del decreto legge 19/2024 (Decreto transizione 5.0), congiuntamente a una comunicazione riguardante la descrizione e il costo del progetto di investimento.
Le aziende presentaranno:
- Comunicazione ex ante (prenotazione del credito) con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- Certificazione ex ante, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni.
Tramite l'approvazione alla Camera del disegno di legge di conversione del DL 29 marzo 2024, n.39, avvenuta il 22 maggio 2024, è stato inoltre stabilito che entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese debbano comunicare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, tramite il pagamento di un acconto di almeno il 20% (sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente rinnovabile), pena la decadenza del beneficio.
Il GSE trasmette ogni mese al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’elenco delle imprese richiedenti e l’importo del credito prenotato, verificando la capienza dei fondi. Le imprese inviano invece al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento, in base alle quali viene determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile nel limite massimo di quello prenotato. A questo punto è il GSE, una volta verificata la correttezza formale di tutta la documentazione, a trasmettere al Mimit l’elenco delle imprese che possono beneficiare dell’agevolazione.
Per quanto riguarda la fruizione del credito d’imposta, invece, le imprese dovranno presentare in via telematica al GSE:
- Comunicazione ex post rispetto al completamento degli investimenti;
- Comunicazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Tutte le certificazioni, sia ex ante che ex post, possono essere rese da EGE (Esperti in gestione dell’energia) certificati UNI CEI 11339 e società ESCo (Energy Service Company) certificate UNI CEI 11352. Per le PMI le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al 10.000 euro.