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Decreto Rilancio, le detrazioni previste

Gli incentivi al 90% per gli interventi di efficientamento energetico

Pubblicata il 16 GENNAIO 2023

Il panorama degli incentivi fiscali per la riqualificazione degli edifici è in continua evoluzione. Anche il “Superbonus” introdotto dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 119) per supportare l’economia italiana in seguito all’emergenza Covid-19 ha subito una rimodulazione in forza delle novità normative introdotte dal decreto Aiuti quater (Decreto-legge del 18.11.2022 n. 176, convertito in legge il 13 gennaio 2023 n.6) e dalla legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

 

Con il termine Superbonus si continua a far riferimento ad interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici residenziali.

Le novità

Il decreto Aiuti-quater (Decreto-legge n. 176/2022, conv. in L. n. 6/2023), e la Legge di Bilancio 2023 ( Legge n. 197/2022) hanno modificato la disciplina normativa di cui al DL Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) riducendo le aliquota di detrazione fiscale riconosciute per la realizzazione di alcuni interventi mirati all‘efficientamento energetico e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali, unifamiliari o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

In particolare il c. 8bis del articolo 119 in vigore dal 1 gennaio 2023 prevede che, fino al 31 dicembre 2025, vengano riconosciute le seguenti aliquote di detrazione fiscale:

  • 90%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025
per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS. 

Edifici unifamiliari

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. (soggetti beneficiari di cui all’art. 119, co. 9, lett. b) D.L. 34/2020) a partire dal 1° gennaio 2023, viene riconosciuto il bonus fiscale al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 119, comma 8-bis del DL 34/2020.

Gli incentivi al 90% sono riconosciuti in presenza di almeno uno dei seguenti 3 interventi principali

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessi oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio;     
  • la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, (centralizzato, se si tratta di edifici condominiali o autonomo, se si tratta di edifici unifamiliari) con caldaie a condensazione in classe A o pompe di calore
  • l’adeguamento sismico per gli edifici residenziali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Gli interventi

In presenza di interventi mirati alla riqualificazione energetica, la condizione necessaria per ottenere l’aliquota massima è legata al miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, laddove non sia possibile, al conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare attraverso l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) da realizzare sia prima che dopo l’esecuzione dei lavori. Se non si verificano le condizioni per accedere agli incentivi al 90%, sarà possibile godere delle detrazioni fiscali con percentuali “standard”, con aliquote che variano dal 50% all’85% in funzione della tipologia di interventi effettuati. Se effettuati congiuntamente ad interventi di isolamento termico e/o di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, anche tutto il resto degli interventi di efficientamento energetico, come ad esempio l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e la sostituzione di finestre ed infissi, possono godere dell’aliquota al 90%.

Gli edifici interessati

La detrazione al 90% è riconosciuta condomini, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte e professioni, su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, Istituti Autonomi Case Popolari e da cooperative di abitazione e di proprietà indivisa.

 

In conclusione, grazie alle novità introdotte dal DL Rilancio e successive modifiche, oggi più che mai è il momento giusto per intraprendere il percorso della riqualificazione per rendere i propri immobili più efficienti e sicuri, più belli e confortevoli e per aumentarne il loro valore e risparmiare in bolletta. Tanti benefici per tutti: le persone, le abitazioni e l’ambiente.