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Superbonus: come funziona e come richiederlo

Il Decreto Rilancio 2020 (Decreto-Legge n. 34/2020), modificato dal decreto Aiuti-quater (Decreto-legge n. 176/2022, convertito nella Legge n. 6/2023), ha introdotto nuove regole per la detrazione fiscale sugli interventi di efficientamento energetico e sicurezza sismica degli edifici. Per capire come funziona il Superbonus e come richiederlo, bisogna considerare i requisiti e le aliquote di detrazione aggiornate dalla Legge di Bilancio 2022.

Fino al 31 dicembre 2025, le aliquote di detrazione fiscale sono:

  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Queste aliquote si applicano agli interventi effettuati dai Condomìni e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici posseduti fino a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, e dalle persone fisiche per gli interventi su singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio. Sono inclusi anche gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS.

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Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi sia per Condomini che per edifici unifamiliari si applica nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. 

Chi può beneficiare del Superbonus?

Ad oggi il Superbonus rappresenta un'importante agevolazione fiscale per specifiche categorie di immobili, tra cui case unifamiliari (fino al 31/12/2025 solo nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici) e condomini (fino al 31/12/2025). Questo bonus può essere richiesto dai seguenti soggetti:

  • Persone fisiche, escluse quelle che esercitano attività di impresa, arti o professioni, proprietarie di immobili (o titolari di altro diritto reale di godimento) fino ad un massimo di due unità immobiliari aventi seguenti requisiti: il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro determinato secondo le modalità dell'articolo 119, comma 8-bis.1 del DL 34/2020, l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
  • Condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

I lavori che possono beneficiare del Superbonus includono quelli relativi alla riqualificazione energetica degli edifici, come:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, inclusi pavimenti, pareti e tetti.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale centralizzati o autonomi con sistemi di classe A o superiore, impianti geotermici, a pompa di calore o solari termici, impianti ibridi o impianti micro-cogenerazione;
  • Altri interventi di efficientamento energetico purché eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi sopracitati tra cui: sostituzione di Infissi, installazione di schermature solari, Installazione di Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

L'agevolazione consiste in una detrazione fiscale del 70% o 65% delle spese sostenute rispettivamente nelle annualità 2024 e 2025, ripartita in dieci quote annuali uguali. L’agevolazione prevede una detrazione fiscale del 110% fino al 2025 solo per gli edifici ricadenti in zone danneggiate da eventi sismici nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Le scadenze per accedere al Superbonus sono:

  • 31 dicembre 2025 per gli interventi su edifici condominiali.
  • 31 dicembre 2025 con aliquota 110% per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici sia su Condomini che su edifici unifamiliari.

Le tipologie di edifici che possono beneficiare del Superbonus includono edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari con accessi autonomi e edifici condominiali. Sono esclusi le abitazioni di tipo signorile (A/1), in ville (A/8) e i castelli non aperti al pubblico (A/9). Anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica possono accedere alle detrazioni, a patto che raggiungano una classe energetica in fascia A al termine degli interventi, che includono anche quelli di isolamento termico.

Quali sono i limiti di spesa del Superbonus?

Per comprendere i limiti di spesa del Superbonus, è fondamentale considerare le disposizioni del Decreto Rilancio 2020 (Decreto-Legge n. 34/2020). Queste norme definiscono specifici massimali per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni fiscali, tra cui quelli relativi all'efficientamento ed alla riqualificazione energetica.

Per gli interventi di isolamento termico o coibentazione del tetto, i limiti di spesa per il Superbonus sono:

  • 50.000 € per case unifamiliari o unità indipendenti in edifici plurifamiliari con accessi autonomi;
  • 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari autonomamente accatastate in edifici da due a otto unità;
  • 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità in edifici con più di otto unità immobiliari autonomamente accatastate.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in parti comuni condominiali:

  • 20.000 € moltiplicati per il numero delle unità in edifici fino a otto unità immobiliari autonomamente accatastate;
  • 15.000 € moltiplicati per il numero delle unità in edifici immobiliari autonomamente accatastate con più di otto unità.

Per edifici unifamiliari o unità indipendenti all'interno di edifici plurifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ha un limite di 30.000 €, includendo le spese per smaltimento e bonifica.

 

Per l'installazione di impianti fotovoltaici, il limite è di 48.000 €, con un massimo di 2.400 € per kWp di potenza nominale, ridotto a 1.600 € per kWp se l'installazione avviene nell'ambito di interventi che ricadono nelle categorie di ristrutturazioni edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.

 

Per l'installazione di sistemi di accumulo, il limite è di 48.000 €, con un massimo di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici:

  • 2.000 € per case unifamiliari o unità indipendenti in edifici plurifamiliari;
  • 1.500 € per edifici fino a otto unità immobiliari autonomamente accatastate;
  • 1.200 € per edifici con più di otto unità immobiliari autonomamente accatastate.

Per gli edifici con più di otto unità, il calcolo della detrazione deve considerare i vari limiti di spesa. Ad esempio, per un edificio con 15 unità e interventi di isolamento termico, il limite ammissibile è 530.000 €, calcolato sommando 40.000 € per 8 unità e 30.000 € per le 7 unità restanti.

 

Per gli interventi di efficientamento energetico è necessario che, complessivamente, si raggiunga un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o la classe più alta possibile. Gli interventi di riqualificazione energetica (Trainati) e l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici devono essere eseguiti congiuntamente all'installazione del cappotto termico o alla sostituzione dell'impianto di riscaldamento (interventi Trainanti) per accedere al Superbonus. L'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo può beneficiare del bonus anche se realizzata insieme a interventi di miglioramento sismico.

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