Chi può usufruire dei benefici introdotti dal DL Rilancio?
Possono fruirne:
- Condomìni e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, (con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), se al 30 giugno 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (possono fruire del Superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico su massimo 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio),
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali (estesa la possibilità di fruire del Superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, se per quella data sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
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