Chi può usufruire dei benefici introdotti dal DL Rilancio?
Possono fruirne:
- condomìni
- persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (possono fruire del superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico su massimo 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio),
- Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali (estesa la possibilità di fruire del superbonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022),
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci,
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
- associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
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