L’aliquota del 90%* è riconosciuta solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Nel caso di interventi di efficientamento energetico, inoltre, è necessario raggiungere – nel loro complesso - il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, laddove non sia possibile, conseguire quella più alta. Gli Interventi di riqualificazione energetica (ad es. sostituzione infissi, installazione di schermature solari, etc,), a meno che l’edificio non sia sottoposto a vincoli ambientali/paesaggistici e ad impedimenti regolatori, e l’installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici per usufruire dell’aliquota al 90% devono essere eseguiti congiuntamente all’installazione del cappotto termico o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo).
L’Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, invece, può usufruirne anche se l’intervento è eseguito congiuntamente al miglioramento sismico.
*Il decreto Aiuti-quater (Decreto-legge n. 176/2022, conv. in L. n. 6/2023) ha modificato la disciplina normativa di cui al DL Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) riducendo le aliquota di detrazione fiscale riconosciute per la realizzazione di alcuni interventi mirati all‘efficientamento energetico e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali, unifamiliari o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
In particolare, fino al 31 dicembre 2025, vengono riconosciute le seguenti aliquote di detrazione fiscale:
- 90%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.
Per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS.