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Cosa determina il passaggio all'aliquota del 90% per gli interventi precedentemente incentivati con aliquote differenti?

L’aliquota del 90%* è riconosciuta solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Nel caso di interventi di efficientamento energetico, inoltre, è necessario raggiungere – nel loro complesso - il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, laddove non sia possibile, conseguire quella più alta. Gli Interventi di riqualificazione energetica (ad es. sostituzione infissi, installazione di schermature solari, etc,), a meno che l’edificio non sia sottoposto a vincoli ambientali/paesaggistici e ad impedimenti regolatori, e l’installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici per usufruire dell’aliquota al 90% devono essere eseguiti congiuntamente all’installazione del cappotto termico o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento (centralizzato o autonomo).

 

L’Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, invece, può usufruirne anche se l’intervento è eseguito congiuntamente al miglioramento sismico.

 

*Il decreto Aiuti-quater (Decreto-legge n. 176/2022, conv. in L. n. 6/2023) ha modificato la disciplina normativa di cui al DL Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) riducendo le aliquota di detrazione fiscale riconosciute per la realizzazione di alcuni interventi mirati all‘efficientamento energetico e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali, unifamiliari o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

 

In particolare, fino al 31 dicembre 2025, vengono riconosciute le seguenti aliquote di detrazione fiscale:

  • 90%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi su singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS. 

Edifici unifamiliari

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. (soggetti beneficiari di cui all’art. 119, co. 9, lett. b) D.L. 34/2020) a partire dal 1° gennaio 2023, viene riconosciuto il bonus fiscale al 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi;
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 119, comma 8-bis.1 del DL 34/2020.

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