La possibilità di optare per una delle due opzioni previste all’interno del DL rilancio è prevista per i seguenti interventi:
- Manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo nonché ristrutturazione edilizia sia sulle singole unità abitative che sulle parti comuni condominiali; solo per quest’ultime è estesa anche agli interventi di manutenzione ordinaria*
- Gli interventi di efficienza energetica** (l’installazione del cappotto termico e dei pannelli solari, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento e degli infissi, etc.)
- Totalità degli interventi antisismici nelle zone rischio sismico 1, 2 e 3 ***
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna descritti nel c.d.“Bonus Facciate”****
- Installazione di impianti fotovoltaici
- Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
- Interventi che beneficiano del 110% (vedi FAQ n. 8 “Quali sono gli interventi agevolabili al 110%?”)
- Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche
- Interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
Rientrano tra le spese detraibili – per le quali è possibile optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura - anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
* art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) TUIR;
** Fonte: art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013
*** art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013
**** art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 160 del 2019