Per godere del Superbonus 90% è necessario effettuare almeno uno tra i seguenti interventi trainanti.
- Interventi di coibentazione del tetto (senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente) e di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. È obbligatorio l’utilizzo di materiali isolanti secondo criteri ambientali minimi.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo, oppure con impianti di microgenerazione o collettori solari e, in alcuni casi specifici, anche con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento.
- Interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione, a collettori solari o, in alcuni casi specifici, con impianti a biomassa con classe di qualità 5 stelle o con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento.
- Interventi antisismici eseguiti su edifici siti in zona sismica 1, 2, 3.
Si può usufruire del 90% delle spese per i seguenti interventi trainati:
- Interventi di riqualificazione energetica (ad es. sostituzione infissi, installazione di schermature solari, etc.) se eseguiti congiuntamente ad uno di quelli descritti nei punti 1, 2 o 3. Nel caso in cui l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi descritti nei punti 1, 2 e 3 siano impediti da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 90% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad uno di quelli descritti nei punti 1, 2 o 3.
- Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, se l’intervento è eseguito congiuntamente ad uno di quelli descritti nei punti 1, 2, 3 o 4.
- Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, se l’intervento è eseguito congiuntamente ad uno di quelli descritti nei punti 1, 2 o 3.
- Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (anche qualora siano effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni), se eseguiti congiuntamente a uno di quelli descritti nei punti 1, 2, 3 o 4.
Perché il 90% sia confermato è necessario che, in presenza di interventi volti all’efficientamento energetico degli edifici, sia assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.