Sono due alternative all’utilizzo diretto della detrazione spettante a disposizione dei soggetti che sostengono, negli anni 2020 - 2024, solo per interventi Superbonus anche nel 2025, spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o messa in sicurezza sismica. In particolare, tali soggetti possono optare alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. I fornitori recuperano il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti.
- la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
La scelta tra queste due opzioni può essere effettuata a ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL). In caso di interventi che beneficiano del Superbonus 110%, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento stesso.