Sono due alternative all’utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante ai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o messa in sicurezza sismica. In particolare, tali soggetti possono optare alternativamente per:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. I fornitori recuperano il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari , società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione (art. 121 c. 1 lett a) DL 34/2020);
- la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione (art 121 c1 lett b. DL 34/2020)
La scelta tra queste due opzioni può essere effettuata a ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL). In caso di interventi che beneficiano del Superbonus 90%, i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento stesso.